Referendum 22 e 23 marzo 2026

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Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Data:

06 febbraio 2026

Tempo di lettura:

2 min

referendum costituzionale
referendum costituzionale

Descrizione

Al referendum confermativo ex art. 75 dell’22 e 23 marzo 2026 si applicano le disposizioni sul voto domiciliare, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla Legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46, in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione». 

L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, ubicata in qualsiasi comune del territorio nazionale, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 10 febbraio e lunedì 2 marzo 2026. Tale ultimo termine (2 marzo), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio. 

La domanda di ammissione al voto domiciliare, il cui fac-simile è disponibile in allegato, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46
 

Ultimo aggiornamento

06/02/2026, 13:03

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